Panama Convenzione Italia di Visa a Panama
Che il Servizio Nazionale Immigrazione mira a regolamentare la migrazione dei flussi in entrata e in uscita dei cittadini e degli stranieri, il soggiorno di quest'ultimo nel paese, fatti salvi i trattati, convenzioni ed accordi internazionali ratificati integrazione dalla Repubblica di Panama e in leggi speciali.
Che il paragrafo 11 dell'articolo 6 del decreto legge 3 del 22 Febbraio 2008 stabilisce le funzioni del Servizio nazionale di migrazione, di rispettare e far rispettare gli accordi internazionali ratificati dalla migrazione di Panama.
Che al punto 14 dell'articolo 11 del Decreto Legge 3 del 22 febbraio 2008, consente il Direttore Generale del Servizio Nazionale Immigrazione, ad adottare pratiche di gestione che promuovano standard di sicurezza, trasparenza, tempestività e correttezza.
Che con la legge 15 di 1 FEBBRAIO 1966 sono coperte dal Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione fra la Repubblica di Panama e la Repubblica italiana, in modo che i cittadini di ciascuna delle parti contraenti godono sul territorio di l'altro del trattamento nazionale in materia di accesso alle attività economiche o professionali di qualsiasi genere e l'esercizio di tali attività, tranne per l'esercizio di vendita al dettaglio.
Che il Servizio Immigrazione nazionale determina, attraverso questa risoluzione, i requisiti e le procedure per i cittadini italiani possono beneficiare di status di immigrazione che consente il Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione fra la Repubblica di Panama e la Repubblica d'Italia.
Requisiti:
Commodities [si applicano a tutti i tipi di cittadini elencate qui]
PRIMO: Stabilire un permesso permanente residente contemplati dal trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica di Panama e la Repubblica d'Italia.
SECONDO: Concedere il permesso a stranieri di nazionalità italiana che vogliono prendere la residenza a tempo indeterminato.
TERZO: esente da deposito di rimpatrio per i cittadini italiani che chiedono di residenza permanente permette contemplati dal trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica di Panama e la Repubblica d'Italia.
QUARTO: Per stabilire che i cittadini italiani che fanno richiesta di permesso di residenza permanente contemplati dal trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica di Panama e la Repubblica italiana, che sono progettati per esercitare le attività economiche o professionali di alcun tipo, si riunisce con i requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legge 3 del 22 febbraio 2008, ad eccezione del pagamento del deposito rimpatrio e fornire i seguenti:
Tre (3) fotografie;
Documentazione attestante lo scopo di richiedere la residenza permanente, secondo l'attività economica o professionale da eseguire;
La prova di solvibilità economica del richiedente, che viene mostrato di fornire le seguenti:
Banca certificato o dichiarazione che riflette l'equilibrio del mese scorso non meno di quattro figure in base al reddito o di altri, ed è accettabile per il Servizio Immigrazione Nazionale.
Copia della carta d'identità o della carta di soggiorno italiano;
Lettera di responsabilità, se del caso;
Passaporto nazionale o un certificato di cittadinanza o del libro di navigazione emessi dalla Repubblica italiana sempre contenuto una dichiarazione che il proprietario è cittadino italiano;
Lettera di responsabilità e di certificazione che verifica la relazione, se si hanno persone a carico.
QUINTO: Per stabilire che i cittadini italiani che intendono avvalersi dei benefici del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione fra la Repubblica di Panama e la Repubblica italiana devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti panamense a fini commerciali, di occupazione o altro, le attività professionali o economiche da effettuare.
SESTO: Per stabilire che le richieste di residenza permanente permessi contemplati dal trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica di Panama e la Repubblica d'Italia, può essere fatta da chi è interessato a consolati o dalle sezioni consolari collegato alla Ambasciata della Repubblica Panama, autorizzati nel loro paese di origine o di residenza, o al Servizio Nazionale Immigrazione.
Base giuridica:
Vedi esecutivo Decreto n. 320 dell'8 agosto 2008, che regola il Decreto Legge n. 3 del 22 febbraio 2008, che ha creato il Servizio Nazionale Migrazione e altre disposizioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26104
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Ore:
Lunedi a Venerdì 7:00-3:30
Indirizzo:
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Telefono: + (507) 507-1800
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